03 Mag ONERI DEDUCIBILI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono ricompresi i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, alle condizioni e nei limiti previsti. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza.
Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. |
CRITERI DI
DEDUCIBLITÀ |
Limite | Il limite di deducibilità è ordinariamente di € 5.164,57 e, in linea generale, è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente, nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.
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Redditi | Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. | ||||
Lavoro
dipendente |
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
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Contributo
non dedotto |
Il contribuente che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto, in tutto o in parte, i contributi versati comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto. | ||||
CONTRIBUTI
VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE |
· I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1.01.2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di € 5.164,57.
· Se tali lavoratori, nei primi 5 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di € 5.164,57, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione.
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